cremazioni palermo – onoranze funebri Palermo – servizi funebri palermo – cremazioni Paternostro https://www.paternostrosnc.com onoranze funebri palermo servizi funebri servizi funerari palermo funerali cremazioni riti funebri palermo fratelli paternostro Sat, 31 Aug 2019 06:30:44 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.7 https://www.paternostrosnc.com/wp-content/uploads/2016/10/50_64x64-60x60.png cremazioni palermo – onoranze funebri Palermo – servizi funebri palermo – cremazioni Paternostro https://www.paternostrosnc.com 32 32 Che cosa significa affidare le ceneri a qualcuno? https://www.paternostrosnc.com/cosa-significa-affidare-le-ceneri-qualcuno/ Sat, 31 Aug 2019 06:27:41 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1355 Sfatiamo un mito molto comune: affidare l’urna a qualcuno non significa che l’affidatario potrà decidere che cosa fare delle ceneri. Tutt’ altro! L’affidatario dovrà infatti custodire l’urna presso la propria abitazione di residenza fino al momento della propria morte; dopo il decesso, l’urna affidatagli dovrà tornare in cimitero. Prima di proseguire oltre, facciamo un piccolo […]

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Sfatiamo un mito molto comune: affidare l’urna a qualcuno non significa che l’affidatario potrà decidere che cosa fare delle ceneri.

Tutt’ altro!

L’affidatario dovrà infatti custodire l’urna presso la propria abitazione di residenza fino al momento della propria morte; dopo il decesso, l’urna affidatagli dovrà tornare in cimitero.

Prima di proseguire oltre, facciamo un piccolo passo indietro, utile a ricordare che, in seguito della cremazione, le ceneri possono essere:

collocate in cimitero (tumulate in appositi loculi o nelle tombe di famiglia),
OPPURE disperse in natura o negli appositi spazi all’interno di cimiteri (leggi l’articolo Dove disperdere le ceneri di cremazione)
OPPURE affidate a qualcuno che, per legge, dovrà custodirle presso la propria abitazione.

 Che cosa significa affidare le ceneri a una persona?
L’affido significa che le ceneri devono essere custodite presso l’indirizzo di residenza della persona affidataria. Per capirci: se l’affidatario cambia residenza, deve dichiarare in Comune anche il cambio di residenza dell’urna.

Nel momento in cui l’affidatario muore, l’urna non passa in eredità a qualcuno della famiglia e non è possibile chiedere la dispersione delle ceneri; l‘unica collocazione possibile è il cimitero.

Sono previsti sanzioni o controlli?
Molto spesso sentiamo persone affermare: “Sì, ma chi verrà mai a controllare?”

La verità è che l’affido dell’urna viene segnato in un apposito registro comunale e, in qualsiasi momento, possono essere richiesti controlli da parte delle autorità competenti.

Se l’urna non risulta presso la residenza dichiarata o se è stata manomessa in qualche modo, l’affidatario rischia pesanti ammende pecuniarie e fino anche alla reclusione in carcere.

Per la legge italiana, infatti, le ceneri sono equiparate a un cadavere e qualsiasi manomissione non autorizzata è considerata vilipendio.

L’affido può essere richiesto da un parente (con il consenso degli altri aventi diritto).
Se una persona muore senza aver lasciato alcuna disposizione scritta, l’affido può essere richiesto da un parente in linea diretta (coniuge, figlio, nipote), purché ci sia il consenso di tutti gli altri parenti di pari ordine e grado.

In un caso o nell’altra, la persona affidataria dovrà firmare tutti i documenti necessari, richiesti dal Comune di decesso e, se diverso, dal Comune di destinazione delle ceneri (di solito, è l’agenzia di Onoranza Funebri a fare da tramite tra i superstiti e gli uffici comunali).

 

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Morti, sono troppi: 53 milioni l’anno. Non c’è più Terra. E anche a cremarli… https://www.paternostrosnc.com/morti-troppi-53-milioni-lanno-non-ce-piu-terra-anche-cremarli/ Sat, 31 Aug 2019 05:59:27 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1351 Siamo tanti, troppi per questo Pianeta e anche nei cimiteri oramai non c’è più posto. Muoiono, ogni anno, oltre 53 milioni di essere umani. Se tutti si facessero seppellire, e per fortuna non è così, servirebbero 11 milioni di ettari per ospitarli tutti, senza contare legno, rame e cemento che vengono usati per la sepoltura […]

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Siamo tanti, troppi per questo Pianeta e anche nei cimiteri oramai non c’è più posto. Muoiono, ogni anno, oltre 53 milioni di essere umani. Se tutti si facessero seppellire, e per fortuna non è così, servirebbero 11 milioni di ettari per ospitarli tutti, senza contare legno, rame e cemento che vengono usati per la sepoltura “classica”. Ci si può far cremare, è vero, non si occupa posto ma s’inquina. E allora? Allora le soluzioni proposte sono diverse, il tema della Morte è però tema delicato e diverso a seconda delle culture. L’unica certezza è che una soluzione andrà trovata, perché di spazio non ce n’è più.
In Inghilterra, per esempio, la stima è che la terra disponibile per ospitare sepolture finirà entrò 5 anni. Praticamente domani.
L’ex presidente del Faculty of Public Health, John Ashton, ha proposto di sfruttare le area adiacenti ad autostrade e piste ciclabili. Zone dove non si può costruire per ragioni di sicurezze e punti dove il caro estinto diventerebbe letteralmente concime, favorendo la crescita di piante e fiori ornamentali ma soprattutto diventando sostenibile. Oltreoceano, negli Stati Uniti, sono andati oltre, anche se lì la terra, per ora, non manca.
Dal 2020 a Washington sarà possibile utilizzare i resti umani per concimare il giardino. Più o meno letteralmente. I cadaveri verranno inseriti in cilindri di acciaio, dove saranno aggiunti paglia, legno e soprattutto batteri che trasformeranno il tutto in terriccio nel giro di un paio di mesi. Terriccio da stendere direttamente nelle proprie fioriere. La Recompose, la società che fornirà questo servizio, ha anche creato un luogo dove è possibile seguire l’evoluzione del proprio defunto da cadavere a terra. Macabro a dirsi e ancor di più a vedersi, ma nulla più, in fondo, del vecchio “pulvis es, et in pulverem reverteris”.
Un problema, quello del ‘sovraffollamento cadaverico’ che può apparire come marginale. Ma non è così visti i ritmi di crescita della popolazione umana.
Oltre 53 milioni le persone che muoiono ogni anno: 53.3 secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per seppellirli servirebbero 10.788.830 ettari di terra, stimando per ognuno uno spazio di un metro per due. Ma non è tutto. Per le sepolture tradizionali, o almeno tradizionali per la nostra cultura, quelle cioè con bara di legno e quant’altro, solo negli Usa ogni anno si abbattono 1.6 milioni di ettari di foresta per ottenere i 13 milioni di chili di legno per la realizzazione delle bare. Alberi che, in vita, mangerebbero la bellezza di 65 milioni di tonnellate di anidride carbonica l’anno. Oltre a 2.700 tonnellate di rame e bronzo, 104 tonnellate di acciaio e addirittura 1.636.000 di tonnellate di cemento. Questo solo negli Usa.
Numeri alla mano è evidente che è un approccio non sostenibile. La prima alternativa, che ha alleggerito questo tipo di problema nel nostro Paese dove ogni anno ci sono 300 mila morti e dove ci sono liste di attesa in più di un cimitero, è la cremazione. Quasi un italiano su tre sceglie questa

possibilità. La cremazione però, se da un lato libera la terra e risolve quindi il problema dello spazio, non risolve quello della sostenibilità. I forni infatti inquinano e hanno un alto impatto ambientale.

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Come si svolge la cremazione. https://www.paternostrosnc.com/si-svolge-la-cremazione/ Thu, 08 Aug 2019 06:28:10 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1340 La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti in Italia, e nella conseguente raccolta delle ceneri in un’apposita urna. Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti della persona scomparsa. In quest’ultimo caso, l’urna deve […]

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La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti in Italia, e nella conseguente raccolta delle ceneri in un’apposita urna.
Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti della persona scomparsa. In quest’ultimo caso, l’urna deve essere realizzata in un materiale resistente non degradabile e sigillata con saldatura, anche a freddo o tramite collanti.

Per lo svolgimento della cremazione è previsto il pagamento di una tariffa stabilita dal Ministero dell’Interno e aggiornata anno per anno, in base al Decreto Ministeriale del 1° luglio del 2002, elaborato di concerto con il Ministero della Salute.

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CREMAZIONE A PALERMO https://www.paternostrosnc.com/cremazione-a-palermo-2/ Mon, 22 Jul 2019 06:39:31 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1320 Come si svolge la cremazione: La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti in Italia, e nella conseguente raccolta delle ceneri in un’apposita urna. Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti della persona scomparsa. […]

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Come si svolge la cremazione:

La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti in Italia, e nella conseguente raccolta delle ceneri in un’apposita urna.

Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti della persona scomparsa. In quest’ultimo caso, l’urna deve essere realizzata in un materiale resistente non degradabile e sigillata con saldatura, anche a freddo o tramite collanti.
Per lo svolgimento della cremazione è previsto il pagamento di una tariffa stabilita dal Ministero dell’Interno e aggiornata anno per anno, in base al Decreto Ministeriale del 1° luglio del 2002, elaborato di concerto con il Ministero della Salute.

Chi può richiedere la cremazione:

Esistono diverse modalità per richiedere la cremazione che riassumiamo qui di seguito:
Volontà testamentaria espressa dal defunto
Volontà manifestata da parte dei parenti del defunto : in primo luogo dal coniuge o, in sua mancanza, dal parente più prossimo, individuato sulla base degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è necessario che gli stessi siano tutti d’accordo.
Iscrizione a una società di cremazione, con presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’associato e convalidata dal presidente della stessa associazione. In questo caso la società di cremazione farà valere la volontà del defunto anche in presenza di familiari dissenzienti.

Come richiedere la cremazione:

La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, previa presentazione di un atto scritto che testimoni la volontà di cremazione. La documentazione deve includere un certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopico, con firma autenticata dal coordinatore sanitario. Deve risultare escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Tempi di rilascio e validità:

In presenza delle condizioni previste dalla legge, il rilascio dell’autorizzazione è immediato e la sua validità è illimitata.

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SERVIZIO CREMAZIONI https://www.paternostrosnc.com/servizio-cremazioni/ Fri, 28 Jun 2019 16:47:51 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1304 L’Impresa Funebre Fratelli Paternostro S.n.c. è un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di un servizio cremazioni attento e professionale di Palermo, supportato da una qualificata attività di consulenza e di assistenza.     Come si svolge la cremazione: La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti […]

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L’Impresa Funebre Fratelli Paternostro S.n.c. è un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di un servizio cremazioni attento e professionale di Palermo, supportato da una qualificata attività di consulenza e di assistenza.

 

 

Come si svolge la cremazione:

La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti in Italia, e nella conseguente raccolta delle ceneri in un’apposita urna.
Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti della persona scomparsa. In quest’ultimo caso, l’urna deve essere realizzata in un materiale resistente non degradabile e sigillata con saldatura, anche a freddo o tramite collanti.

Per lo svolgimento della cremazione è previsto il pagamento di una tariffa stabilita dal Ministero dell’Interno e aggiornata anno per anno, in base al Decreto Ministeriale del 1° luglio del 2002, elaborato di concerto con il Ministero della Salute.

Chi può richiedere la cremazione:
Esistono diverse modalità per richiedere la cremazione che riassumiamo qui di seguito:

Volontà testamentaria espressa dal defunto
Volontà manifestata da parte dei parenti del defunto : in primo luogo dal coniuge o, in sua mancanza, dal parente più prossimo, individuato sulla base degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è necessario che gli stessi siano tutti d’accordo.
Iscrizione a una società di cremazione, con presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’associato e convalidata dal presidente della stessa associazione. In questo caso la società di cremazione farà valere la volontà del defunto anche in presenza di familiari dissenzienti.
Come richiedere la cremazione
La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, previa presentazione di un atto scritto che testimoni la volontà di cremazione. La documentazione deve includere un certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopico, con firma autenticata dal coordinatore sanitario. Deve risultare escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Tempi di rilascio e validità:
In presenza delle condizioni previste dalla legge, il rilascio dell’autorizzazione è immediato e la sua validità è illimitata.

 

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Come funziona il servizio funebre? https://www.paternostrosnc.com/funziona-servizio-funebre/ Fri, 28 Jun 2019 13:06:44 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1301 In primo luogo è importante distinguere tra il decesso avvenuto in casa e quello registrato in ospedale o in una clinica privata. Nel primo caso i congiunti o conviventi devono immediatamente avvisare il medico di famiglia, la guardia medica o il 118. Un medico dovrà accertare e certificare la morte, rilasciando un apposito atto che verrà […]

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In primo luogo è importante distinguere tra il decesso avvenuto in casa e quello registrato in ospedale o in una clinica privata. Nel primo caso i congiunti o conviventi devono immediatamente avvisare il medico di famiglia, la guardia medica o il 118. Un medico dovrà accertare e certificare la morte, rilasciando un apposito atto che verrà dato in copia ai parenti e trasmesso al Comune di competenza, ovvero quello sul cui territorio si verifica la scomparsa. Nel caso delle strutture sanitarie provvede direttamente a tale incombenza il direttore o un suo delegato. Se muore un partente che fare? Questa resta la domanda di chi deve pensare all’estremo saluto. I familiari in entrambi i casi dovranno comunque rivolgersi a un’impresa di onoranze funebri per organizzare il funerale. Ogni Comune disciplina con un proprio regolamento le tariffe per i diversi servizi [1], ma generalmente si deve pagare un contributo per il trasporto, anche all’estero, uno per l’inumazione, per la tumulazione o per la cremazione. Non è possibile riportare un elenco completo e soprattutto le corrispettive tariffe perché ogni amministrazione comunale, applica le proprie decisioni in modo differente, ma sempre facendo riferimento alle indicazioni delle leggi nazionali vigenti.

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Guida pratica al testamento: i principi generali https://www.paternostrosnc.com/guida-pratica-al-testamento-principi-generali-2/ Fri, 28 Jun 2019 12:37:48 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1294 Con il presente contributo inauguriamo la Guida pratica al testamento. In questo primo articolo si analizzeranno i principi generali in materia testamentaria, la capacità di disporre per testamento, il contenuto del negozio testamentario e le forme di testamento previste dal nostro ordinamento, messe a disposizione dell’autonomia privata per la manifestazione delle proprie volontà per il […]

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Con il presente contributo inauguriamo la Guida pratica al testamento. In questo primo articolo si analizzeranno i principi generali in materia testamentaria, la capacità di disporre per testamento, il contenuto del negozio testamentario e le forme di testamento previste dal nostro ordinamento, messe a disposizione dell’autonomia privata per la manifestazione delle proprie volontà per il tempo in cui si sarà cessato di vivere.

Ai sensi dell’art. 456 c.c., la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

La successione può essere legittima o testamentaria. La successione legittima si apre soltanto in assenza di disposizioni testamentarie; successione legittima e testamentaria possono anche coesistere quando, in presenza di disposizioni testamentarie, occorre disciplinare la sorte dei beni non ricompresi nelle stesse.

Ai sensi dell’art. 587 c.c., il testamento è un atto con il quale taluno dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Il contenuto tipico del testamento è rappresentato dalle disposizioni di carattere patrimoniale, con le quali taluno appunto “dispone” delle proprie sostanze per il tempo successivo alla propria morte. Il testamento può contenere però anche disposizioni atipiche, di carattere non patrimoniale, quali il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (art. 254 c.c.), la designazione di un tutore (art. 348 c.c.), la dichiarazione di riabilitazione di un indegno (art. 466 c.c.) o le disposizioni sulla cremazione del cadavere (art. 79 D.P.R. 285/1990) e sulla dispersione delle ceneri (Legge 20 marzo 2001 n. 130).

La prima caratteristica che viene evidenziata di questo atto è la sua revocabilità: si è voluta assicurare la piena libertà del testatore in ordine alla regolamentazione post mortem dei propri interessi, libertà ribadita anche dall’art. 679 c.c., che vieta ogni rinunzia alla facoltà di revocare le disposizioni testamentarie. Si suole dire che “ambulatoria est voluntas defuncti, usque ad vitae supremum exitum”: fino all’ultimo istante della sua vita il testatore è libero di cambiare il proprio volere, senza che sia ammessa alcuna interferenza da parte di terzi. Principio cardine del nostro sistema è l’art. 458 c.c., che statuisce la nullità di qualsiasi patto successorio, ossia di qualunque accordo in ordine all’istituzione di erede, alla disposizione di diritti successori o alla rinunzia agli stessi.

Il testamento è un atto a causa di morte, privo di qualsiasi efficacia nei confronti dei terzi prima che si verifichi l’evento morte, non recettizio, nel senso che la sua efficacia non è subordinata ad alcun onere di comunicazione a terzi, ed unilaterale: esso contiene soltanto la manifestazione di volontà del disponente, rispetto alla quale l’accettazione del chiamato all’eredità si pone come negozio autonomo e separato, non come accettazione di una proposta, ma come esercizio del diritto di far propri gli effetti successori.

E’ un atto personalissimo, che può essere compiuto soltanto dal soggetto interessato e capace e non tramite un rappresentante legale o volontario da chi non ha piena capacità di disporre dei propri diritti: non possono validamente disporre per testamento i minori (ancorché emancipati), tramite la rappresentanza dei genitori, e gli interdetti, a mezzo del tutore (art. 591 c.c.). Possono invece testare gli inabilitati e, in linea generale, i beneficiari di amministrazione di sostegno, a meno che gli stessi non si trovino in stato di incapacità naturale o che non sia diversamente disposto nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Si precisa al riguardo che l’art. 411, ultimo comma, c.c., attribuisce al Giudice Tutelare la facoltà di estendere al beneficiario di amministrazione di sostegno alcune delle incapacità previste per l’interdetto e l’inabilitato: secondo una parte della dottrina, però, nel caso in cui, nel corso di un procedimento per la nomina di amministratore di sostegno emerga uno stato di incapacità del potenziale beneficiario, tale da far propendere per l’esclusione addirittura della capacità di testare, ebbene, in questo caso sarebbe doveroso trasmettere gli atti al Tribunale competente per l’apertura del procedimento di interdizione. Possono validamente testare, infine, i falliti, nonché coloro che versano in stato di interdizione legale, pena accessoria quest’ultima conseguente alla condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni (art. 32 c.p.).

Il testamento è un atto a titolo gratuito, in quanto realizza delle attribuzioni senza corrispettivo, ma non sempre è una liberalità, dal momento che da esso può non discendere un arricchimento del beneficiario della disposizione, ad esempio nel caso in cui l’eredità sia oberata di debiti (damnosa hereditas).

Il testamento è un atto formale, per il quale è richiesta ad substantiam una della forme tipiche espressamente e tassativamente stabilite dagli articoli 601 e seguenti c.c.: testamento olografo, testamento pubblico, testamento segreto o testamenti speciali. Il rigido formalismo al quale è sottoposto il testamento dal nostro legislatore è dovuto all’estrema importanza che questo atto ha da sempre rivestito in tutti gli ordinamenti giuridici. A differenza che nel diritto romano, ove era consentita la proclamazione solenne e pubblica, con l’utilizzo di speciali formule, dell’erede testamentario, non è ammesso nel nostro ordinamento il testamento orale (detto nuncupativo).

Il testamento olografo, che rappresenta la forma più semplice ed utilizzata di testamento, è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.). E’ una scrittura privata, che può essere conservata dal testatore fino alla morte o depositata fiduciariamente presso un Notaio, al fine di garantirne maggiormente la conservazione ed evitare qualsiasi rischio di smarrimento od alterazione. Può essere confezionato esclusivamente da chi sa leggere e scrivere.

Il testamento pubblico è un vero e proprio atto pubblico, ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni (art. 603 c.c.). È il solo testamento notarile in senso stretto, in quanto il Notaio riceve la volontà testamentaria e redige l’atto. Si tratta della forma testamentaria più solenne, alla quale possono accedere tutti, anche coloro che non sanno leggere e scrivere, che presenta il vantaggio di un rigoroso accertamento della volontà del testatore e di una guida tecnica nella redazione, corredato però dallo svantaggio della maggiore gravosità di spese.

Il testamento segreto è una forma praticamente inutilizzata nella pratica, disciplinata dagli articoli 604 e seguenti del Codice Civile; può essere scritto dal testatore o da un terzo, a mano o con mezzi meccanici; può essere fatto da chi non sa scrivere, ma non da chi non sa leggere. La carta sulla quale è scritto il testamento deve essere consegnata ad un Notaio, che, alla presenza di due testimoni, redige un verbale di deposito: si configura, secondo l’orientamento dominante, un atto complesso, costituito dalla scheda testamentaria e dall’atto notarile di ricevimento. Ciò che rimane segreto è il contenuto delle disposizioni di ultima volontà, ma non il fatto di aver confezionato il testamento.

Il Codice Civile disciplina poi, agli articoli 609 e seguenti, alcune forme tassative di testamenti speciali, che sono previste allo scopo di facilitare la manifestazione di volontà del testatore in particolari circostanze nelle quali non è consentito o non è agevole ricorrere al Notaio. Si tratta del testamento in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche o infortuni, dei testamenti a bordo di nave o di aereo e dei testamenti dei militari in zone di operazioni belliche o prigionieri. Sono testamenti pubblici ricevuti da persone che rivestono determinate cariche (il Giudice di Pace, il Sindaco, il Ministro di Culto, il Comandante di nave o di aereo, il Cappellano militare), con requisiti formali molto ridotti e con efficacia temporale di tre mesi dal ritorno alla situazione normale.

Il testamento biologico, nonostante la terminologia utilizzata, non è un vero e proprio testamento: con questa espressione si indica il documento con il quale un soggetto, in previsione della propria futura incapacità, detta disposizioni inerenti alle cure mediche cui intende o non intende sottoporsi ed, eventualmente, nomina un tutore. Non si tratta di un testamento in senso stretto, poiché non è un atto dispositivo delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte, ma è un negozio giuridico unilaterale inter vivos, avente ad oggetto la vita stessa del disponente, la cui efficacia è differita ad un momento successivo coincidente non con la morte del disponente, ma con il prodursi di uno stato di incapacità psichica, antecedente alla morte. L’istituto, che fino a pochi mesi fa non era disciplinato dal nostro legislatore, ha trovato finalmente un riconoscimento ed una specifica regolamentazione nella Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018. A ciascun individuo maggiorenne e capace di intendere e volere è attribuita la facoltà di dettare le proprie DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimendo le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

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COME AVVIENE UNA CREMAZIONE: https://www.paternostrosnc.com/come-avviene-una-cremazione-2/ Tue, 04 Jun 2019 06:39:00 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1290 In Italia, e nel mondo, è sempre più usuale il rito della cremazione post mortem. La cremazione è una pratica molto antica praticata anzitutto in Medio Oriente ed in Asia. In Italia le prime testimonianze di incinerazione dei cadaveri risalgono al neolitico. La pratica, però, si è diffusa solo a partire dalla media età del […]

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In Italia, e nel mondo, è sempre più usuale il rito della cremazione post mortem. La cremazione è una pratica molto antica praticata anzitutto in Medio Oriente ed in Asia. In Italia le prime testimonianze di incinerazione dei cadaveri risalgono al neolitico. La pratica, però, si è diffusa solo a partire dalla media età del bronzo. Con il Cristianesimo questa pratica decadde, dando spazio alla sepoltura.

Nel 1963, a seguito del Concilio Vaticano II, la Chiesa Cattolica ha disposto la sepoltura ecclesiastica anche per i fedeli che hanno scelto di farsi cremare, a condizione che la loro scelta non derivi dalla negazione dei dogmi cristiani. Attualmente in Italia la cremazione è praticata in circa il 10% dei casi. Questo a causa dell’assenza di strutture attrezzate che soprattutto nei piccoli centri non ci sono. Diversa è la situazione nel Lazio e nella Capitale, tanto che è prassi ormai per le onoranze funebri di Roma offrire questo servizio. In termini di legge è vietata la dispersione delle ceneri nei centri urbani, ma è concessa in spazi aperti come il mare, il bosco, la montagna e la campagna. E’ possibile, altresì, depositare le ceneri in spazi riservati all’interno dei cimiteri. Il processo di cremazione avviene attraverso forni molto potenti, capaci di raggiungere temperature di 900-100 gradi centigradi con l’arroventamento delle pareti per mezzo di resistenze elettriche o bruciatori a gas. Meno comuni i forni a fiamma diretta.

La salma viene trasportata presso l’impianto di cremazione dove sarà necessario completare tutte le pratiche burocratiche e legali. In alcuni casi vi è un periodo di attesa pari a 24-48 ore. Durante tale periodo, il defunto è protetto in un’unità di temperatura di refrigerazione controllata fino a quando la cremazione può essere eseguita. La salma adagiata nella bara entra nella camera preriscaldata scorrendo su alcuni binari. In questo passaggio viene sigillata dietro una porta meccanica. Quando la bara brucia il corpo si asciuga grazie al calore, che brucia la pelle ed i capelli. I muscoli si contraggono ed i tessuti molli vengono vaporizzati, mentre le ossa calcificheranno per mezzo del calore.

I gas prodotti dal processo sono espulsi attraverso un sistema di scarico che li purifica eliminando gli odori. Alcuni forni sono in possesso di un postbruciatore secondario per aiutare a bruciare completamente il corpo. Nel caso in cui il corpo non dovesse bruciare completamente, il tecnico addetto alla cremazione dovrà schiacciare i resti parzialmente cremati. Il corpo sarà così ridotto in frammenti e potrà essere raccolto in un vassoio dove raffredderà. Gli oggetti che restano (viti, chiodi, protesi, cerniere) vengono smaltiti secondo la legge.

Così si arriva alla polverizzazione dove i frammenti delle ossa vengono trasformati in sabbia fine. La macchina addetta a tale atto si chiama cremulator. In media ci vogliono circa tre ore per la cremazione di un corpo umano, riducendo così di 3-7 chili di cremains. Le ceneri di cremazione, solitamente, si presentano sotto forma di polvere pastosa di colore bianco. I resti sono trasferiti in un’urna di cremazione e consegnati al parente del defunto per essere conservati in casa, al cimitero, disperi o elaborati affinché il ricordo diventi un diamante.

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CREMAZIONE IN ITALIA https://www.paternostrosnc.com/cremazione-in-italia-2/ Mon, 03 Jun 2019 06:05:43 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1285 CREMAZIONE A PALERMO Come si svolge la cremazione: La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti in Italia, e nella conseguente raccolta delle ceneri in un’apposita urna. Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti […]

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CREMAZIONE A PALERMO

Come si svolge la cremazione:

La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti in Italia, e nella conseguente raccolta delle ceneri in un’apposita urna.

Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti della persona scomparsa. In quest’ultimo caso, l’urna deve essere realizzata in un materiale resistente non degradabile e sigillata con saldatura, anche a freddo o tramite collanti.
Per lo svolgimento della cremazione è previsto il pagamento di una tariffa stabilita dal Ministero dell’Interno e aggiornata anno per anno, in base al Decreto Ministeriale del 1° luglio del 2002, elaborato di concerto con il Ministero della Salute.

Chi può richiedere la cremazione:

Esistono diverse modalità per richiedere la cremazione che riassumiamo qui di seguito:
Volontà testamentaria espressa dal defunto
Volontà manifestata da parte dei parenti del defunto : in primo luogo dal coniuge o, in sua mancanza, dal parente più prossimo, individuato sulla base degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è necessario che gli stessi siano tutti d’accordo.
Iscrizione a una società di cremazione, con presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’associato e convalidata dal presidente della stessa associazione. In questo caso la società di cremazione farà valere la volontà del defunto anche in presenza di familiari dissenzienti.

Come richiedere la cremazione:

La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, previa presentazione di un atto scritto che testimoni la volontà di cremazione. La documentazione deve includere un certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopico, con firma autenticata dal coordinatore sanitario. Deve risultare escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Tempi di rilascio e validità:

In presenza delle condizioni previste dalla legge, il rilascio dell’autorizzazione è immediato e la sua validità è illimitata.

Servizio Cremazioni

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La cremazione Diamond. https://www.paternostrosnc.com/la-cremazione-diamond-2/ Tue, 28 May 2019 06:40:59 +0000 https://www.paternostrosnc.com/?p=1261 L’ultima novità nel settore funebre è la cosiddetta cremazione diamond, che da un paio di anni sembra essere sbarcata anche in Italia. Di cosa si tratta esattamente? Come fa pensare la stessa espressione, si tratta di una particolare tipologia di cremazione, che con una tecnica specifica trasforma letteralmente le ceneri del defunto in diamanti. Una […]

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L’ultima novità nel settore funebre è la cosiddetta cremazione diamond, che da un paio di anni sembra essere sbarcata anche in Italia.

Di cosa si tratta esattamente? Come fa pensare la stessa espressione, si tratta di una particolare tipologia di cremazione, che con una tecnica specifica trasforma letteralmente le ceneri del defunto in diamanti.

Una novità splendente e preziosa, insomma, che sta rivoluzionando il settore della cremazione a Roma e nel resto del Paese.

Una frontiera nel settore funebre che sta anche facendo parlare molto di sé, soprattutto perché rappresenta, per credenti e non, una sorta di “trasformazione” del corpo di chi muore in qualcosa di molto concreto e tangibile, nonché materiale, come può essere un diamante.

D’altra parte, quale modo migliore per essere sempre sicuri di rimanere accanto a chi rimane anche dopo la nostra morte? Come si dice, un diamante è per sempre.

La cremazione diamond a Roma
Lo sa bene una nota agenzia funebre italiana che ha portato nel nostro Paese questa tecnica specifica di cremazione.

Proprio questa impresa di pompe funebri, sempre molto ironica e divergente, per parlare di cremazione a Roma, ha riempito letteralmente la città di manifesti pubblicitari dissacratori sulla cremazione diamond, giocando con un diamante messo al dito di una donna elegante e visibilmente in lutto con uno slogan che ha fatto molto scalpore.

Una battaglia politica contro la cremazione diamond
Una campagna che tuttavia ha suscitato anche qualche polemica, soprattutto in campo politico. In particolare il senatore Giovanardi è andato su tutte le furie parlando di blasfemia. Un’indignazione che si è tradotta nella presentazione di un emendamento in Senato per chiedere chiarimenti proprio su questa tecnica di cremazione.

Una vera e propria battaglia politica tutta italiana, insomma, contro un tipo di cremazione che esiste già da diverso tempo nel resto del mondo e d’Europa e che, come accade spesso anche per altre novità, una volta introdotta in Italia ha destato scalpore tra cattolici e non.

La tecnica della cremazione diamond
Ma tecnicamente in cosa consisterebbe questo tipo di cremazione? È molto semplice in effetti: si procede con la normale cremazione del corpo della persona defunta e poi queste ceneri vengono trasformate in un diamante tramite l’estrazione del carbonio.

Il carbonio, di conseguenza, viene lavorato ulteriormente con un procedimento chimico e diventa grafite. Da qui nasce il diamante. E proprio questa pietra preziosa viene poi restituita a chi rimane – di solito si presume un partner – e può essere anche indossato o comunque portato con sé.

Chiaramente, quando si parla di cremazione diamond i costi salgono e non poco. Si parla di cifre che si aggirano tra i tremila euro e perfino gli oltre 15 mila. A seconda del diamante e del procedimento.

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