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Le ferie per lutto.

 

Cosa sono i permessi retribuiti per lutto? Quando possono essere richiesti? Per il decesso di quali familiari?

Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto, per legge, a tre giorni lavorativi di permesso all’anno per lutto familiare. Si tratta di un vero e proprio permesso retribuito, cioè goduto a spese del datore di lavoro, che si riferisce a giornate lavorative, ossia non comprendenti i giorni festivi e il sabato (nel caso di settimana lavorativa corta), tranne in alcuni casi particolari. Ne possono usufruire anche i lavoratori a tempo determinato, purché dipendenti.

Vediamo come godere delle ferie per lutto e in quali casi è possibile richiederle.

Indice

1 Ferie per lutto: come si richiedono?
2 Ferie per lutto: quando possono essere richieste?
3 Ferie per lutto e ferie tradizionali: cosa succede se coincidono?
4 Ferie per lutto: se non spettano?
5 Ferie per lutto dei dipendenti pubblici

Ferie per lutto: come si richiedono?

Tecnicamente parlando, le ferie per lutto sono dei permessi, regolarmente retribuiti al lavoratore che intende usufruirne. Vediamo come beneficiarne.

Il lavoratore è innanzitutto tenuto a informare il datore di lavoro dell’evento luttuoso e dei giorni nei quali il permesso sarà utilizzato. I giorni da richiedere non devono essere necessariamente consecutivi, poiché la legge prevede semplicemente la possibilità di godere di tre giorni liberi per lutto all’interno dell’intero anno.

La richiesta deve essere accompagnata da documentazione che dimostri il decesso della persona (certificato di morte) o, se prevista, da dichiarazione sostitutiva.

Il termine per poter usufruire delle ferie per lutto è di sette giorni dalla dipartita. Quindi, ricapitolando:

ogni lavoratore dipendente ha diritto, in totale, a tre giorni di ferie per lutto all’anno;
la domanda al datore deve essere inoltrata non oltre sette giorni dal decesso del familiare (sul punto si veda paragrafo successivo).

Ferie per lutto: quando possono essere richieste?
Le ferie per lutto possono essere richieste soltanto per la morte di determinate persone, e cioè:

del coniuge;
del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
di parenti entro il secondo grado (per primo grado si intendono i genitori e i figli; per secondo grado, invece, i nonni e i nipoti) [1].
Non può essere concesso, invece, per il decesso:

del nipote che sia figlio del fratello o della sorella;
dello zio;
del bisnipote e del bisnonno.
Alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) prevedono la facoltà di chiedere le ferie per lutto in un numero maggiore di casi rispetto a quanto stabilito dalla legge statale, ad esempio per la morte degli affini (suocero, genero, cognata, ecc.).

Ferie per lutto e ferie tradizionali: cosa succede se coincidono?
Abbiamo detto che, giuridicamente parlando, le ferie per lutto sono permessi retribuiti. Cosa succede se l’evento luttuoso accade durante le ferie del lavoratore?

In questo caso si applica il principio di effettività delle ferie, già affermato dalla Corte di cassazione [2] e dalla Corte costituzionale [3] con riferimento alla coincidenza di periodi di malattia e di ferie: durante i giorni di permesso per lutto le ferie restano sospese, con la conseguenza che quei giorni non verranno considerati ai fini del computo complessivo delle ferie.

Ferie per lutto: se non spettano?
Se, in base alla legge, non si ha diritto alle ferie per lutto (ad esempio, perché si tratta della morte di un parente oltre il secondo grado), è sempre possibile fare riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Ccnl, infatti, o prevede eventi luttuosi che, in deroga a quanto stabilito dalla legge, danno diritto al permesso retribuito oppure stabilisce, negli stessi casi, la possibilità di richiedere un permesso non retribuito.

I giorni di permesso non retribuito dovranno essere poi recuperati secondo le modalità prescritte nel contratto collettivo.

Ferie per lutto dei dipendenti pubblici
Maggiormente favorevole è la disciplina delle ferie per lutto riguardante i pubblici dipendenti. I contratti collettivi di molti comparti (Agenzie fiscali, Università, Sanità pubblica, Ricerca, Enti pubblici non economici, Regioni e autonomie locali, Scuola, Accademie e conservatori, ecc.) prevedono, oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale, la facoltà di chiedere fino a tre giorni lavorativi di permesso retribuito (per ogni singolo evento luttuoso e non per ogni anno, come previsto invece per gli altri lavoratori dipendenti) anche per la morte di affini di primo grado (suocero, suocera, genero, nuora).

A differenza degli altri settori, però, i giorni di permesso devono essere consecutivi. Fa eccezione il personale docente della scuola, che può usufruire dei giorni di permesso retribuito per lutto anche in maniera frazionata.

I dipendenti del comparto regioni ed enti locali possono chiedere il permesso anche per la morte di affini di secondo grado (cognati).

In alternativa ai suddetti tre giorni, il pubblico dipendente può chiedere fino a diciotto ore complessive di permesso (anche in maniera frazionata).

I giorni di permesso per lutto sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.

Si ricordi, poi, che le ferie per lutto sono cumulabili con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge 104.

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