Vi può essere retroattività nella concessione all’utilizzo di una cappella gentilizia in cimitero? Chi gestisce i servizi cimiteriali ha detto che per poter utilizzare in futuro la cappella gentilizia di famiglia, occorre pagare la pratica amministrativa. È legittima ed ammissibile una retroattività di oltre 40 anni, esistendo comunque anche la prescrizione?
– la concessione cimiteriale di una cappella gentilizia per un periodo superiore ai 110 anni corrisponde ad una concessione perpetua, ossia concessione precedente rispetto all’entrata in vigore del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976;
– Il regolamento comunale ha presumibilmente disposto la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo;
– Il Comune e i servizi di gestione mortuaria, tenendo conto di tale limite temporale, per il rinnovo indicano come anno di decorrenza quello dell’entrata in vigore della norma, ossia il 1976.
In altri termini, con la trasformazione delle concessioni cimiteriali perpetue in rinnovabili, che prevedono il pagamento del canone concessorio, il Comune retrodata la decorrenza al 1976, anno dell’introduzione del Regolamento predetto.
Al fine di avere una conferma di tale circostanza, sarebbe utile inoltrare agli uffici comunali una richiesta di chiarimento in merito alla vicenda, da depositare in forma scritta presso l’Ufficio protocollo, onde ottenere un riscontro oggettivo.
Quanto evidenziato, viene affermato per i seguenti motivi.
Gli spazi comunali adibiti ad aree cimiteriali, in quanto oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ai sensi dell’art. 824 del codice civile, pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d’uso ma non ne trasferisce la proprietà.
Le aree cimiteriali concesse sono quelle previste a tale scopo dal piano regolatore cimiteriale previsto dagli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, noto anche come Regolamento di polizia mortuaria.
La concessione delle aree cimiteriali è rilasciata a famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune, intendendosi per “famiglia” la situazione risultante dalla scheda anagrafica del richiedente all’atto della richiesta.
Le concessioni di aree o manufatti per le sepolture private sono a tempo determinato e, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285: La durata è fissata:
in 99 anni per le aree o per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
in 50 anni per i loculi;
in 30 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione relativo.
Nell’ atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che ha inizio per le sepolture individuali dalla data del pagamento del canone di concessione, mentre per le sepolture di famiglia o destinate alla collettività, dalla data di stipula della concessione.
Poiché, da quanto leggo, la cappella gentilizia figura come proprietà della famiglia da oltre 110 anni, data dunque in concessione precedentemente all’ entrata in vigore del Regolamento di polizia mortuaria, si è concretizzato un caso di concessione cimiteriale perpetua.
Le concessioni perpetue rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l’estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.
I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l’illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.
A parere dello scrivente, il Comune retrodata la concessione, di 40 anni, all’ anno di entrata in vigore del regolamento calcolando dunque i successivi 90 anni da quella data. In altri termini, il Comune di riferimento, per disciplinare situazioni pregresse, con atto ricognitivo si limita a recepire agli atti lo status della concessione da quel preciso momento storico.
La giurisprudenza conferma quanto detto.
“La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto con la disposizione di cui all’art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285). Detta disposizione statale, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l’entrata in vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l’atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l’esercizio del potere discrezionale di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all ’inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l’atto di concessione (o con la convenzione che sovente l’accompagna). Con l’entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, debbono ritenersi abrogate in parte qua le disposizioni regolamentari comunali che imponevano il rinnovo della concessione cimiteriale ogni trentennio.” Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505.
“La natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali, perché essa finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell’intera collettività. Ne consegue che l’utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti – che è ciò che si verifica attraverso una concessione – deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto”. Tar Puglia – Lecce, Sez. II – Sentenza 31 gennaio 2014, n. 289.